Statuto sociale dei lavori nel settore creativo,
La discontinuità del lavoro non è più penalizzante per i lavoratori del settore, ma diventa un fattore di salvaguardia mirata di quei tempi che costituiscono parte essenziale e irrinunciabile della loro vita lavorativa e professionale, come la formazione continua, i tempi di preparazione, la ricerca, lo studio.
Per questo, si definisce la discontinuità e la si tutela come una peculiarità del lavoro nel settore oggetto delle norme e si stabilisce che in questo ambito di attività non si applicano le norme generalmente previste sulla durata e i rinnovi dei contratti di lavoro a tempo determinato.
Si cambiano i requisiti contributivi oggi previsti per le prestazioni pensionistiche dei lavoratori dello spettacolo modificando le norme del Decreto Legislativo 182 del 1997 – Articolo 2 – e stabilendo che:
I gruppi di lavoratori diventano due (come noto la legislazione vigente prevede invece la loro ripartizione in tre Gruppi, ai quali corrispondono requisiti contributivi diversi per il diritto alla pensione):
Il Gruppo A è formato da tutti i lavoratori che prestano attività a tempo determinato, con contratto di lavoro intermittente o autonomo, direttamente connesse alle produzioni o alla realizzazione di opere, prodotti, beni e servizi nel settore creativo e delle arti performative, indipendentemente dalla natura autonoma o subordinata e dalla tipologia contrattuale del contratto di lavoro. I lavoratori del Gruppo A soddisfano il requisito dell’annualità di contribuzione con 120 contributi giornalieri;
il Gruppo B è costituito dai lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato, che soddisfano il requisito dell’annualità di contribuzione con 312 contributi giornalieri.
Si cambia inoltre la modalità di calcolo delle giornate accreditabili nel FPLS, utili per maturare il diritto alla pensione, adottando un meccanismo che, tenendo conto non solo del tempo delle prestazioni, ma anche delle retribuzioni percepite, rende possibile riconoscere ai lavoratori, oltre al tempo effettivo di lavoro, anche quello dedicato allo studio e alla preparazione professionale e delle performance.
L’Indennità di Discontinuità è il nuovo strumento specifico di tutela per i lavoratori del settore introdotto da questa riforma. L’obiettivo è di riconoscere i “tempi di non lavoro” come parte integrante della vita lavorativa e professionale dei lavoratori del settore creativo e delle arti performative: quindi la sua erogazione comporta, tra l’altro, l’accreditamento figurativo dei contributi utili per maturare il diritto alla pensione.
Le tutele previdenziali e sociali sono assicurate a tutti i lavoratori del settore, indipendentemente dal fatto che siano lavoratori subordinati o autonomi e dalla tipologia del contratto di lavoro sottoscritto dalle parti.
Si stabilisce, inoltre, che le retribuzioni o i compensi pattuiti nei contratti di lavoro non possono mai essere inferiori alle retribuzioni previste dai contratti collettivi nazionali di riferimento per il settore.
A tutti i lavoratori e i professionisti del settore, subordinati e autonomi, sono assicurate le tutele stabilite dalla legislazione per l’indennità di maternità e di paternità e i congedi parentali (Decreto Legislativo 151/2001), l’indennità di malattia, l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
Resta fermo il diritto alla NAsPI per i lavoratori subordinati a tutela della disoccupazione involontaria.