Proposte di modifica al Dl Rilancio per lo spettacolo dal vivo
AC 2500
Emendamento
Art. 25
All’art. 25, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
“7 bis. Anche i contributi erogati da enti locali e regioni a sostegno di attività colpite dall’emergenza COVID-19 non concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rilevano altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, e non concorrono alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 1 dicembre 1997, n.446.”
ORFINI
25.174
Nota. Regioni e Comuni concorrono con misure straordinarie, sostenute da finanza propria, a sostegno dei soggetti e delle loro attività colpite dall’emergenza COVID-19. L’emendamento estende agli interventi disposti da Regioni e Enti locali le misure previste per la contribuzione a fondo perduto di cui al presente articolo.
AC 2500
Emendamento
Art. 28
All’art. 28, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dopo la parola “agricola,” sono aggiunte le seguenti “culturale e creativa”;
b) conseguentemente, al comma 2, dopo la parola “agricola,” sono aggiunte le seguenti “culturale e creativa”;
c) al comma 5 dopo la parola “giugno” sono aggiunte le seguenti “; per le strutture e i luoghi adibiti ad attività di spettacolo dal vivo il credito di imposta è riconosciuto anche per i mesi di giugno, luglio e agosto e settembre”.
ORFINI, ROSSI
28.147
Nota: Estensione periodo e categorie credito di imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d’azienda.
AC 2500
Emendamento
Art. 84
All’Art. 84, comma 8, lettera b), dopo le parole “e il 31 gennaio 2020;”, inserire le seguenti parole: “per i lavoratori intermittenti di cui alla presente lettera iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, l’accesso all’indennità è comunque riconosciuto in base ai requisiti stabiliti dal successivo comma 10 del presente articolo.”
PICCOLI NARDELLI, DI GIORGI, ORFINI, ROSSI, PRESTIPINO, CIAMPI
84.100
Nota: Estensione ad intermittenti dell’indennità per i lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19
AC 2500
Emendamento
Art. 127
All’articolo 127, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 1., lett. a), dopo il numero 2), sono inseriti i seguenti numeri:
“2-bis):al comma 2, lett. c), dopo le parole: “, sale da gioco e biliardi;” sono inserite le seguenti parole: “soggetti che operano nella produzione, distribuzione e organizzazione di spettacoli dal vivo;”
2-ter):dopo il comma 5, è inserito il seguente:
“5-bis: I soggetti di cui al comma 2, lettera c), applicano la sospensione di cui al comma 1 fino al 31 agosto 2020. Gli adempimenti e i versamenti sospesi ai sensi del periodo precedente sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, con le modalità e nei termini previsti dal comma 4. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.”
ORFINI , ROSSI
127.21
Nota: Misure fiscali soggetti spettacolo dal vivo
AC 2500
Emendamento
Art. 127
All’articolo 127 sono apportate le seguenti modificazioni:
Al comma 2, lett. b), infine, è inserito il seguente comma:
2. Dopo il comma 3, è inserito il seguente:
“3-bis. I soggetti che operano nella produzione, distribuzione e organizzazione di spettacoli dal vivo applicano la sospensione di cui al comma 1 fino al 31 agosto 2020. Gli adempimenti e i versamenti sospesi ai sensi del periodo precedente sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, con le modalità e nei termini previsti dal comma 5. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.”
ORFINI, ROSSI
127.22
Nota: Misure fiscali soggetti spettacolo dal vivo
AC 2500
Emendamento
Art. 181
All’art. 181, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
“1-bis – Gli enti locali possono riconoscere le esenzioni di cui al comma 1 alle manifestazioni culturali autorizzate su suolo pubblico, anche con provvedimenti dell’organo esecutivo.”
ORFINI
181.35
Nota. La ripresa dell’offerta culturale è indispensabile al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche danneggiate dall’emergenza epidemiologica. Essa inoltre è egualmente fondamentale per la ripresa di fiducia nella socialità e nella mobilità anche a scopi turistici. Il settore e gli operatori culturali sono colpiti dall’epidemia in termini proporzionalmente assolutamente assimilabili a quanto avviene nel settore turistico. L’emendamento attribuisce agli organi esecutivi degli Enti Locali la facoltà di disporre la misura, sostenuta con finanza propria.
AC 2500
Emendamento
Art. 183
All’articolo 183, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
“9bis. il credito di imposta di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, spetta anche per le erogazioni liberali effettuate, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, a favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi afferenti al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo che svolgono attività ai sensi della legge 17 ottobre 1996, n. 534, e della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nonché alle imprese ed altri soggetti giuridici di produzione e distribuzione di spettacoli di musica, danza e teatro ancorché costituiti in forma cooperativa ed associativa”.
PICCOLI NARDELLI, DI GIORGI, ORFINI, ROSSI, PRESTIPINO, CIAMPI
183.76
Nota: estensione del credito di imposta c.d. Art Bonus a favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni culturali e alle imprese che producono e distribuiscono spettacoli di musica, danza e teatro.
AC 2500
Emendamento
Art. 183
All’art. 183, comma 1, lettera a), dopo le parole “in conto capitale;”, sono aggiunte le seguenti “almeno 40 milioni della dotazione complessiva sono destinati a soggetti e organismi dello spettacolo dal vivo che non siano già finanziate a valere sul Fondo unico per lo spettacolo”.
ORFINI, ROSSI
183.78
Nota: quota fondi a soggetti extra FUS
AC 2500
Emendamento
Art. 183
All’articolo 183 sono apportate le seguenti modificazioni:
Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma 3-bis: “E’ istituito un Fondo di sostegno alle attività dello spettacolo dal vivo destinato ad imprese ed altri soggetti giuridici di produzione e distribuzione di spettacoli di musica, danza e teatro, ivi compresi i soggetti costituiti in forma cooperativa ed associativa, costituiti formalmente entro il 28 febbraio 2020 e che non siano già finanziati a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, per le attività di spettacolo dal vivo messe in scena a partire dall’entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020, anche al fine di sopperire ai mancati incassi da biglietteria e alle spese organizzative aggiuntive derivanti dalla restrizione della capienza degli spazi nonché dalle prescrizioni e dalle misure di tutela della salute imposte dall’emergenza Covid-19. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2020.”
Conseguentemente: All’articolo 183 sopprimere il comma 10
ORFINI
183.79
Nota: Fondo attività dal vivo
AC 2500
Emendamento
Art. 183
All’art. 183, comma 9, dopo le parole “spettacoli viaggianti” sono aggiunte le seguenti “e delle imprese ed altri soggetti giuridici di produzione e distribuzione di spettacoli di musica, danza e teatro ancorché costituiti in forma cooperativa ed associativa”.
ORFINI, ROSSI
183.80
Nota: Estensione Art Bonus alle imprese e ad altri soggetti giuridici di produzione e distribuzione di spettacoli di musica, danza e teatro ancorché costituiti in forma cooperativa ed associativa
AC 2500
Emendamento
Art. 183
All’art. 183, dopo il comma 4, inserire il seguente:
“4-bis. Al fine di mantenere vivo il patrimonio materiale e immateriale della cultura cittadina e nazionale, gli Enti Locali possono assicurare, anche in deroga ai criteri generali e prestazionali eventualmente adottati, l’erogazione nella misura stabilita dai competenti organi antecedentemente alla dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria, dei contributi ordinari per le annualità 2020 e 2021 agli enti, associazioni, fondazioni ed istituzioni operanti nel settore della cultura, impegnati in attività di riconversione.”
ORFINI
183.82
Nota: Le motivazioni dell’emendamento si radicano nelle medesime motivazioni che hanno dato forma alle misure disposte dal DL con il presente articolo, per quanto concerne la contribuzione dello Stato agli enti beneficiari di Fondi ministeriali allo Spettacolo. In particolare, la facoltà concessa agli Enti Locali, ove applicata, concorre all’efficacia della misura esistente per quanto concerne la salvaguardia del patrimonio materiale e immateriale della cultura e la continuità aziendale delle istituzioni culturali destinatarie di sostegno pubblico alla propria programmazione e funzionamento.
AC 2500
Emendamento
Art. 183
All’art. 183, comma 2, dopo le parole “Il Fondo è destinato altresì al ristoro delle perdite derivanti dall’annullamento”, aggiungere le seguenti: “o dalla sospensione,”.
ORFINI
183.83
Nota. Si propone di estendere la possibilità del ristoro da perdite per le mostre non solo al caso di annullamento ma anche di sospensione. Fermo restando che qualunque procedura per il ristoro venga messa in piedi dovrà prevedere una rendicontazione documentata, i casi di sospensione, possono avere portato per le amministrazioni comunali a delle alterazioni dei piani economici più rilevanti di certi annullamenti, avendo in corso anche dei pre-contenziosi in rapporti di concessione con soggetti privati, le amministrazioni comunali segnalano il rischio che una previsione come l’attuale spingerà gli stessi a cercare strade legali più complicate per tutte le parti in causa oppure, nel migliore dei casi, a spingere per la chiusura di mostre che potrebbero essere prorogabili, per poter cercare di fruire del ristoro di cui all’art 183 c. 2.